Parere legale per Onlus Parere legale convenzione costo assistenza disabili nelle ore scolastiche
 Un'associazione Onlus ha chiesto allo Studio legale Nicolini un parere legale sulla legittimità di convenzionare il costo del servizio di assistenza ad personam a supporto degli educatori durante le ore scolastiche con i Comuni di residenza dei bambini e dei ragazzi che usufruiscono del suddetto servizio.
 I bambini e i ragazzi che fruiscono dei servizi dell’Associazione hanno deficit tali da aver bisogno di assistenza durante lo svolgimento delle lezioni scolastiche. Il costo del personale da adibire a questa tipologia di servizio, però non può essere coperto né con i fondi erogati dal Ministero dell’Istruzione e né con i fondi destinati alla riabilitazione erogati dalla Regione Lombardia.
 Gli Avvocati Nicolini, appellandosi al decreto del Presidente della Repubblica del 1977 n. 104, hanno espresso il parere legale in cui si dichiara che gli enti locali sono obbligati a fornire l’assistenza agli alunni con handicap fisici o sensoriali attraverso l’assegnazione di figure specializzate.
 Per questo è necessario che i comuni di residenza di questi bambini e ragazzi svantaggiati eroghino i fondi necessari per permettere all’associazione di dotarsi del personale specialistico necessario.
 Per approfondire il parere legale sulla legittimità di convenzionare il costo del servizio di assistenza per disabili durante le ore scolastiche, di seguito si riporta il testo completo.

 Il caso legale
 Un' Associazione ONLUS chiede se è legittimo convenzionare il costo del servizio “ad personam” di supporto agli educatori con i Comuni di residenza dei bambini/ragazzi affetti da gravi deficit che usufruiscono del servizio offerto.
 I servizi sanitari erogati dall'istituto di riabilitazione e riconosciuti dall'accreditamento con la Regione Lombardia sono coperti da tariffa giornaliera che comprende l'insieme delle prestazioni sanitarie erogate, vale a dire le spese per terapisti, educatori professionali, medici, infermieri, assistenti sociali, analisi, accertamenti e visite interni.
 L’associazione è aperta nel corso dell'anno per 230 giorni pari a 46 settimane.
 Il servizio scolastico prevede classi di circa quattro bambini affetti da gravi e/o plurimi deficit e necessaria è la presenza di assistenti ad personam di supporto agli educatori professionali.
L’assistenza ad personam è coperta con ausiliari socio-assistenziali; personale educativo, stagisti e borsisti.
L’Onlus, per garantire tale servizio, si avvale quindi di:
- personale dipendente;
- stagisti e borsisti che operano sotto la supervisione del personale educativo responsabile di classe.
 Il servizio scolastico offerto è economicamente in parte coperto da convenzioni con il Ministero della Pubblica Istruzione; non sono previste rette a carico della famiglia degli scolari.
Per affrontare l’onere economico necessario ad assicurare la presenza di dette figure ed offrire così un adeguato servizio scolastico a soggetti con difficoltà di autonomia personale e di comunicazione, dal 2006 l’Onlus ha richiesto contributo ai Comuni di residenza degli scolari, con una risposta positiva da meno della metà dei Comuni nel cui territorio risiedono i ragazzi che ricorrono all’assistenza qualificata, unica, dell’associazione.
 L’associazione offre un servizio scolastico paritario privato, previsto dalla legge 10 marzo 2000 n. 62, distinto ed autonomo dal servizio sanitario di riabilitazione.
L’attività scolastica è di 35 ore settimanali, 7 ore al giorno.
L’assistenza ad personam degli scolari, ad integrazione e supporto degli insegnanti, non può essere ricompresa nel servizio scolastico quanto alla fonte di finanziamento.
Si tratta, peraltro, di un servizio necessario affinchè i bambini/ragazzi affetti da deficit gravi e/o plurimi possano frequentare la scuola.
 L’onlus offre il servizio sanitario riabilitativo diurno, convenzionato con la Regione Lombardia; l’istituto è accreditato per 155 posti.
Il personale addetto al servizio riabilitativo non è in grado di offrire anche l’assistenza “ad personam” degli utenti del servizio scolastico.
Inoltre, il personale assunto dall’Istituto di riabilitazione ha delle mansioni per le quali sono previste particolari specializzazioni: fisioterapia, logopedia, musicoterapica, ippoterapia, idroterapia.
Dette figure hanno diritto all’esercizio delle mansioni inerenti il loro profilo e posizione funzionale.
Non è possibile ed è comunque illegittimo richiedere al personale specializzato di svolgere mansioni inferiori quali quelle di “assistente ad personam”.
Ne consegue che il servizio di assistenza dagli studenti affetti da gravi e/o plurimi deficit durante le ore scolastiche non è ricompreso e nemmeno può esserlo, nel “servizio riabilitativo” e, quindi, non può essere sovvenzionato con i relativi fondi della Regione Lombardia.
 Il personale del servizio di assistenza “ad personam” è di supporto all’educatore/insegnante durante le ore scolastiche dello studente affetto da deficit e non autonomo; accompagna i ragazzi alle visite e lezioni terapeutiche; collabora durante le attività di laboratorio e di classe, aiuta i ragazzi a mangiare nella pausa pranzo e merenda; inoltre, collabora nello svolgimento delle numerose attività extra scolastiche offerte quali laboratorio di manipolazione, falegnameria e assemblaggio, cucina, audiovisi, naturalistica e giardinaggio nonché visite ed escursioni fuori sede.
Si tratta, quindi, di un servizio assolutamente necessario, offerto al solo scopo di aiutare il più possibile i ragazzi a frequentare la scuola, loro diritto costituzionale, a rispondere alle loro necessità di autonomia e di comunicazione.
Il costo di questo ulteriore, ma irrinunciabile, servizio come già rilevato, non può essere coperto dal Ministero dell’Istruzione e nemmeno dalla Regione Lombardia con i fondi destinati alla “riabilitazione”.
Per poter continuare ad offrire l’assistenza ad personam è necessario richiedere la partecipazione delle amministrazioni di provenienza degli utenti.
 La partecipazione è dovuta alla luce dei seguenti principi e disposti normativamente previsti:
- la scuola, anche paritaria, svolgendo un servizio pubblico deve accettare chiunque compresi gli studenti con handicap (L. 10 marzo 2000 n. 62, art. 1);
- sono attribuiti alle provincie ed ai comuni i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio nonché le azioni tese a realizzare le parti opportunità di istruzione (D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112, art. 139);
- l’integrazione scolastica della persona disabile si realizza con “la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142”…omissis…"tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche(art. 13 L. 5-2-1992 n. 104)".
 L’accordo di programma è quindi, normativamente previsto. Di poi:
-“É garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
L’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap”. (art. 12 L. 5-2-1992 n. 104).
- “Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati” (art. 13 L. 5-2-1992 n. 104).
- “Le funzioni amministrative relative alla materia “assistenza scolastica” concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se adulti, l’assolvimento dell’obbligo scolastico nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi”. Tali funzioni amministrative sono attribuite ai comuni. (artt. 42 e 44 D.P.R. 24-7-1977 n. 616).
 La stipula di convenzioni con gli enti e le amministrazioni interessate è il mezzo che consente all’associazione la copertura finanziaria del costo per l’assistenza “ad personam”; la convenzione consente di programmare il servizio avendo certezza del finanziamento per effettuare le opportune assunzioni di personale specializzato.
Mantova, li 26 febbraio 2009


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