Studio Nicolini







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Pareri legali
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Parere legale legittimità adozione strumento urbanistico
Obbligo astensione amministratori alla votazione delibere piani urbanistici


Il commento dell'avvocato

Un’Amministrazione locale ha richiesto allo Studio Nicolini un parere legale in merito alla legittimità dell’adozione di uno strumento urbanistico generale alla quale ha partecipato un consigliere interessato.

Nel caso in esame, il consigliere aveva un interesse personale e diretto in quanto proprietario di terreno oggetto di modifica di destinazione.

La normativa di riferimento è l’art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali che disciplina espressamente l’obbligo di astensione degli amministratori qualora sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini.

Gli Avvocati Nicolini hanno esaminato la problematica per i piccoli comuni in cui spesso i terreni oggetto di previsioni urbanistiche sono di proprietà degli amministratori o loro parenti evidenziando l’elaborazione giurisprudenziale della “votazione frazionata”.

Il caso legale

Con delibera consiliare un Comune del mantovano ha adottato il Piano del Governo del Territorio.

In sede di adozione del predetto strumento urbanistico, un’area di proprietà di un consigliere comunale, in parte già classificata B3 - area di completamento ad uso produttivo, ed in parte E - agricola, è stata riclassificata estendendo di circa il doppio la zona ad uso produttivo, che ha assunto la destinazione D1 - usi produttivi esistenti. L’area residua è rimasta agricola.

É stata inoltre disposta una modifica dei parametri di edificabilità, incrementando l’edificazione.
Alla votazione era presente ed ha partecipato il consigliere interessato.

L'Amministrazione chiede se sia legittimo l’iter adottato o se la partecipazione del consigliere alla votazione infici la deliberazione.

L’art. 78 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 statuisce: “1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.
2. Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. …”


La ratio dell’art. 78 è costituita dall’esigenza di garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, evitando situazioni di conflitto d’interesse degli amministratori pubblici.

La norma, nel disciplinare l'obbligo di astensione per i provvedimenti generali quali i piani urbanistici, esige "una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado". Essa, recependo precedenti orientamenti giurisprudenziali, circoscrive evidentemente la portata dell'obbligo contemplando le fattispecie nelle quali la decisione dell'organo collegiale immediatamente rappresentativo della collettività locale investe una zona o comunque un'area appartenente - in base ad un diritto di proprietà, ad un altro diritto reale o a diverso titolo (es. godimento) - al Consigliere o ad un suo prossimo congiunto.

Peraltro, nei piccoli Comuni, è frequente che si verifichi l’ipotesi in cui i terreni incisi dalle previsioni urbanistiche siano di proprietà dei consiglieri o dei loro familiari.

Ad evitare la paralisi di tali realtà locali, salvaguardando comunque le esigenze di trasparenza ed imparzialità che debbono informare l’agire della pubblica amministrazione, è stata ideata dalla giurisprudenza la c.d. “votazione frazionata” su singole componenti del piano, senza la presenza di quei consiglieri che possano di volta in volta ritenersi astrattamente interessati, che potranno invece partecipare alla fase di votazione finale del documento pianificatorio nel suo complesso, in quanto detta partecipazione non è più in condizione di influire sulla scelta pianificatoria, per la quale il consenso si è già formato in assenza dei consiglieri interessati (cfr. TAR Veneto Venezia, Sez. I, 6 agosto 2003, n. 4159; TAR Lazio, Sez. II, 4 settembre 2002, n. 7590).

Nel caso di specie, il consigliere interessato - in quanto proprietario dell’area incisa dalla variazione urbanistica - doveva astenersi dalla votazione della delibera di adozione del piano.

La violazione dell’obbligo di astensione, se reiterata in sede di approvazione del piano, legittima l’impugnativa dello strumento urbanistico.
Non solo, tale evenienza potrebbe integrare gli estremi del reato di abuso d’ufficio.





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