Pareri pubblicati sul settimanale "La Cittadella"
 Gli avvocati Nicolini, unitamente ad altri professionisti mantovani, collaborano con il settimanale cattolico "La Cittadella". La Cittadella ha inserito la rubrica "Il parere degli esperti" affinchè professionisti specializzati rispondano ai quesiti dei cittadini. Gli avvocati Cesare ed Alessandra Nicolini rispondono ai quesiti proposti in materia di diritto civile ed amministrativo.
Riportiamo alcuni parere pubblicati nelle settimane precedenti.

Legittimità della sopraelevazione di un tetto
Quesito
Ho appreso che esperti avvocati rispondono ai problemi proposti dai lettori di “Cittadella”.
Come costante lettrice mi compiaccio dell’iniziativa e propongo questo quesito: sono proprietaria e vivo in un piccolo condominio di un paese dell’alto mantovano.
Il mio appartamento è al secondo piano ed il proprietario del 4° ed ultimo piano è proprietario anche della soffitta sovrastante.
Questi, senza nulla chiedere agli altri condomini, ha alzato il tetto di circa un metro e ricavato nella soffitta una stanza da letto ed un bagno, collegati all’appartamento sottostante da una scala interna.
Domando se è legittimo quello che ha fatto, se non doveva chiedere autorizzazione agli altri condomini, se gli altri condomini hanno o meno diritto ad un indennizzo. Grazie
Risposta:
Non ci è dato sapere se l’intervento operato dal proprietario del 4° ed ultimo piano sia stato autorizzato dal Comune con permesso di costruzione o con domanda di inizio attività.
Qualora l’intervento incida sulle condizioni statiche dell’edificio o pregiudichi l’aspetto architettonico dello stesso, può essere oggetto di contestazione da parte degli altri condomini proprietari.
Ai sensi dell’art. 1127, 4° comma, c.c. in caso di sopraelevazione, il proprietario dell’ultimo piano deve corrispondere agli altri condomini una indennità pari al valore attuale dell’area occupata dalla nuova costruzione, diviso per il numero dei piani, compreso il nuovo, e detratto l’importo della quota a lui spettante.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza 16794 del 30 luglio 2007 ha stabilito che detta indennità va corrisposta non solo in caso di realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche, ma anche per la trasformazione dei locali preesistenti mediante incremento della superficie e del volume a prescindere dall’innalzamento del fabbricato.
Avv. Cesare Nicolini

Vendita di immobile in area PEEP prima della scadenza dei cinque anni
Quesito:
Egregi Avvocati, Vi chiedo se l’Amministrazione locale può autorizzare la vendita del mio immobile compreso in un piano per l’edilizia economica popolare prima della scadenza del quinquennio dall’assegnazione. Ho necessità di reperire una nuova abitazione poiché il nucleo famigliare è aumentato di numero e l’alloggio ora non è più adatto alle nostre esigenze. Grazie
Risposta
Innanzitutto si rileva che gli immobili compresi nel Piano per l’Edilizia Economica Popolare PEEP sono assoggettati alle disposizioni contenute nella “convenzione per l’assegnazione in diritto di proprietà”.
L’art. 20 della legge 17 febbraio 1992 consente la vendita di alloggi in area PEEP prima del decorso del termine quinquennale solo per gravi, sopravvenuti e comprovati motivi, previa autorizzazione regionale.
L’art. 23 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 ha abrogato i commi 15, 16, 17, 18, 19 dell’art. 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 che prevedono rigide limitazioni all’alienazioni di alloggi compresi in piani di edilizia pubblica.
I “gravi e sopravvenuti motivi” sono valutati discrezionalmente dall’Amministrazione ponendo particolare attenzione alla ratio dell’edilizia agevolata: permettere ai soggetti più deboli di godere del diritto all’abitazione e contrastare eventuali operazioni speculative.
La inadeguatezza delle dimensioni dell’alloggio rispetto al nucleo famigliare che dalla data acquisto ha visto aumentare i suoi componenti potrebbe essere considerato un “giusto e sopravvenuto motivo” purchè comprovato.
Vi è stato il caso di autorizzazione a vendere rilasciata per necessità di un alloggio più grande dovendo ospitare la nonna anziana.
Avv. Alessandra Nicolini


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