Segnalazione Certificata di Inizio Attività

La legge 30 luglio 2010 n. 122, di conversione del D.L. n. 78 del 2010, ha introdotto l’istituto della “Segnalazione certificata di inizio attività” riscrivendo l’art. 19 della Legge 241 del 1990.
La “dichiarazione di inizio attività”, con la quale in luogo dell’autorizzazione l’interessato poteva presentare una dichiarazione corredata, anche per mezzo di autocertificazione, delle attestazioni normativamente richieste, è stata sostituita con la “Segnalazione certificata di inizio attività”.
In base alla nuova procedura:
- ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per l’iscrizione in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato (SCIA);
- la SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), nonché dalle attestazioni di tecnici abilitati o dalle dichiarazioni di conformità rese dalle Agenzie per le imprese (istituite dall’art. 38 comma 4 del D.L. 112/2008), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l’avvio dell’attività. Tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Tale documentazione sostituisce anche eventuali pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive eventualmente richieste dalla legge;
- l’attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente;
- l’amministrazione competente entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA, in caso di accerta carenza dei requisiti e presupposti necessari, adotta i provvedimenti per inibire la prosecuzione dell’attività. E’ fatto salvo il potere dell’amministrazione di assumere determinazioni in autotutela ex artt. 21quinquie e 21nonies della L. 241/90;
- decorso il termine dei 60 giorni l’amministrazione può intervenire solo in presenza di pericolo di danno grave per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo indicato accertamento dell’impossibilità di tutelare tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.
L’art. 49, comma 4ter, del D.L. 78/2010 dispone che le espressioni “segnalazione certificata di inizio attività” e “Scia” sostituiscano, rispettivamente, quelle di “dichiarazione di inizio attività” e “Dia”, ovunque ricorrano, anche come parte di un’espressione più ampia, e la disciplina della Scia sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge (31 luglio 2010) quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale.
Applicazione Della Scia All’attivita’ Edilizia
Sull’applicazione della Scia in materia edilizia è intervenuto l’Ufficio legislativo del Ministero per la Semplificazione Normativa, con nota di chiarimento datata 16 settembre 2010, in risposta ad un quesito della Regione Lombardia.
Il ministero rileva che la disciplina della Scia si applica alla materia edilizia sulla base dei seguenti argomenti:
a) ai sensi del comma 4ter dell’art. 49 del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, la Scia sostituisce la Dia recata da ogni normativa statale e regionale;
b) il nuovo articolo 19 della Legge n. 241/1990 omette di indicare la Dia edilizia tra quelle oggetto di espressa esclusione dall’ambito applicativo della Scia.
c) la previsione di corredare la Scia anche delle asseverazioni di tecnici abilitati appare in linea con la Dia ex art. 23 del T.U. dell’Edilizia;
d) che la disciplina della Scia sia destinata a sostituire quella della Dia edilizia appare confermato dai lavori preparatori al D.L. 78/2010. In particolare, il dossier di documentazione predisposto dal Servizio Studi del Senato suggerisce la seguente lettura: “La norma ha anche un profilo abrogativo della normativa statale difforme, per cui si deve intendere che ad essa va ricondotta anche la denuncia di inizio attività, disciplinata dagli articoli 22 e 23 del d.P.R. n. 380 del 2001”.
Il Ministero precisa, poi, che la Scia mantiene lo stesso ambito applicativo della Dia e non può essere alternativa al Permesso di costruire; le leggi regionali previgenti che hanno esercitato la facoltà prevista dal comma 4 dell’art. 22 del d.P.R. 380/2001 ampliando l’ambito di applicazione della Dia non sono state incise dall’introduzione dell’istituto della Scia.
Chiarito in senso positivo l’ambito d’operatività della Scia in materia edilizia, il Ministero evidenzia che:
- in caso di intervento edilizio in zona vincolata ambientale, paesaggistica e culturale deve essere allegato alla Scia l’atto di assenso dell’autorità competente;
- alla Dia presentata prima del 31 luglio 2010 si applica la disciplina previgente, salva la possibilità per il privato di avvalersi degli effetti della nuova normativa presentando una Scia per i medesimi interventi.
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L’Assessorato al Territorio e Urbanistica delle Regione Lombardia, preso atto di quanto asserito dal Ministero per la Semplificazione Normativa nella nota 16 settembre 2010, chiarisce che in Lombardia, dal 31 luglio 2010, sono operative cinque procedure edilizie:
1 - Permesso di costruire per tutti gli interventi edilizi, nonché per i mutamenti di destinazione d’uso di cui all’art. 52 comma 3bis, della L.R. n. 12/2005.
2 – Denuncia di inizio attività (DIA) alternativa al permesso di costruire di cui al punto 1), fatta eccezione per gli interventi di cui al punto 3, assoggettati in via principale a Scia, nonché per i nuovi fabbricati in zona agricola e per i mutamenti di destinazione d’uso di cui all’art. 52 comma 3bis della L.R. n. 12/2005, assoggettai unicamente al permesso di costruire.
3 – Scia per tutti gli interventi non previsti dagli artt.6 e 10 (per quanto, quest’ultimo, disapplicato in Regione Lombardia) del d.P.R. n. 380/2001, più precisamente:
- interventi di manutenzione straordinaria non liberalizzati, ovvero eccedenti rispetto alla previsione di cui all’art. 6 comma 2 lettera a), del d.P.R. 380/2001;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo;
- interventi di ristrutturazione edilizia “leggera”, ovvero non rientranti nella fattispecie di cui all’art. 10, comma 1, lettera c), del d.P.R. n.380/2001.
4 – comunicazione asseverata per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art.6, comma 2, lettera a) del d.P.R. n. 380/2001.
5 – Comunicazione per le opere di cui all’art.6, comma 2, lett. b), c), d), e), del d.P.R. n. 380/2001.
Nel caso di interventi da realizzarsi in ambito non sottoposto a vincolo paesaggistico e sempre che incidano sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici, i relativi progetti sono soggetti all’esame di impatto paesistico previsto dal P.T.R. (vedi artt. 35 e ss. , Parte 3, Piano Paesaggistico e D.G.R. n. 11045/2002) . In tal caso, se il progetto rimane sotto la soglia di rilevanza, alla Scia deve essere allegato l’esame di impatto paesistico, sopra soglia deve essere acquisito, preliminarmente alla presentazione della Scia, il giudizio di impatto paesistico con parere obbligatorio della Commissione per il paesaggio.
Relativamente ad interventi previsti nel Piano Casa Lombardia (L.R. 16 luglio 2009 n. 13), trattandosi di una disciplina speciale e derogatoria, la Scia non trova applicazione.
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Sottolineiamo che la nuova disciplina, almeno in Lombardia, pare tutt’altro che semplificativa delle procedure edilizie.
Infatti, a seguito di una “rivolta” di alcuni tecnici lombardi sostenitori della sopravvivenza Dia edilizia, si legge sul sito “Bosetti e Gatti.com” che “ha un indubbia dignità, oltre ad un elevato grado di fondatezza giuridica, il diverso orientamento della sopravvivenza della denuncia di inizio attività (di cui all’articolo 23 del d.P.R. n. 380 del 2001 e all’articolo 42 della legge regionale Lombardia n. 12 del 2005).
Qualora l’ufficio tecnico dell’ente locale (o lo sportello unico per l’edilizia) ritenessero di condividere questo diverso orientamento, attenendosi alla tesi della sopravvivenza della DIA in materia edilizia, almeno fino ad un chiarimento in sede giurisprudenziale, dovrebbe, quantomeno per opportunità e nello spirito di leale collaborazione con l’utenza, rendere noto agli operatori tale orientamento, mediante avviso all’Albo pretorio e pubblicazione sul sito web istituzionale.”
In caso di presentazione della segnalazione ex articolo 19 della legge n. 241 del 1990 in materia edilizia, il sito “il Portale del Tecnico Lombardo” propone uno schema di ordinanza di rigetto, curato dall’avv. Mario Viviani (Milano), così motivato: il nuovo art. 19 della l. 241/90 non ha abrogato gli artt. 22, 23 e 37 del d.P.R. n. 380 del 2001 né gli artt. 41 e 42 dalla legge regionale n. 12 del 2005, norme che prevedono e disciplinano, nella specifica materia edilizia, la denuncia d’inizio attività e l’istituto della Scia non può trovare applicazione in materia edilizia in quanto:
“a) si tratta di materia disciplinata dalle disposizioni speciali del TUE e delle leggi regionali che costituiscono un sistema unitario e complesso di un insieme di norme articolate in relazione a specifiche fattispecie proprie del settore edilizio, corredate dalle connesse sanzioni e dalle eventuali operazioni di sanatoria; un sistema volto a valutare ed a regolare non tanto l’attività imprenditoriale costruttiva in sé e per sé quanto il prodotto edilizio ed i suoi effetti sul contesto funzionale, morfologico, ambientale e paesaggistico ed a conseguire la necessaria specifica tutela ed il rispetto dell’assetto configurato dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi;
b) l’art. 49, comma 4-ter, decreto-legge n. 78 del 2010 come convertito dalla legge n. 122 del 2010, stabilisce che «le espressioni ‘segnalazione certificata di inizio attività’ e ‘scia’ sostituiscono, rispettivamente, quelle di ‘dichiarazione di inizio attività’ e ‘dia’», espressioni che ricorrono spesso in materia di attività produttive, commerciali ed in genere d’impresa; l’ordinamento usa invece, in materia edilizia, l’istituto della denuncia di inizio attività diverso da quello della dichiarazione di inizio attività e, pertanto, non sostituito a norma della disposizione di cui sopra;
c) l’art. 49, comma 4-quater, d’altra parte, dimostra chiaramente come obiettivo della riforma sia quello di semplificare e ridurre gli adempimenti connessi all’attività di impresa (e non alla materia edilizia).”
Anche l’Anci Toscana ha rilevato forti dubbi sull’applicabilità della Scia in materia edilizia riscontrando l’assenza di un esplicito richiamo – tra le norme innovate – al testo unico statale del 2001, la carenza di una disciplina transitoria atta a consentire la ponderata transizione verso il nuovo regime e la sussistenza di previgenti leggi regionali incentrate sulla dicotomia DIA/permesso di costruire.
Ritiene, quindi, doveroso, nell’attesa degli auspicati interventi di interpretazione autentica e coordinamento legislativo, assumere esplicita posizione a favore della permanenza in vigore, nel campo edilizio, della previgente disciplina e propone agli Uffici tecnici, a fronte della proposizione di una segnalazione certificata di inizio attività per opere edilizie soggette a DIA, di adottare senza indugio motivato ordine inibitorio.
“La motivazione del provvedimento dovrà richiamare gli art. 22, 23 e 37 del testo unico statale, la disciplina regionale di riferimento, ed escludere esplicitamente l’effetto innovativo, sull’ordinamento edilizio, conseguente alla legge 122/1010.
In ottica di collaborazione con il privato e di semplificazione procedimentale l’Amministrazione potrà direttamente invitare l’interessato a conformare la segnalazione alle prescrizioni (regionali) previste in tema di DIA.
Analogamente, a fronte di opere poste in essere in assenza di denuncia di inizio attività gli Uffici comunali dovranno applicare le sanzioni disposte dalle vigenti (non innovate) norme statali e regionali di settore.”
Mantova, 21 ottobre 2010


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